Indipendenza Veneta

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Statuto del Movimento INDIPENDENZA VENETA

Approvato al Congresso Nazionale del 17 gennaio 2021

Indice

 

 Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione, durata, nome, simbolo e sede

Art. 2 – Finalità del Movimento

Art. 3 – Principi fondanti del Movimento

Art. 4 – Documenti Istituzionali

Art. 5 – Esercizio finanziario

 Titolo II – Dei soci

Art. 6 – Adesione

Art. 7 – Domanda di ammissione

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Art. 9 – Tipologie di soci

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

 Titolo III – Degli organi sociali

Art. 11 – Organizzazione

Art. 12 – Disciplina generale degli organi

Art. 13 – Cantoni e Aree Territoriali

Art. 14 – Congresso dei soci

Art. 15 – Camera dei Cantoni

Art. 16 – Il Segretario e il Consiglio Nazionale

Art. 17 – Assemblea Nazionale

Art. 18 – Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 19 – Collegio Nazionale di Tesoreria

 Titolo IV – Norme transitorie e finali

Art. 20 – Fusioni

Art. 21 – Controversie

Art. 22 – Norme di chiusura

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Costituzione, durata, nome, simbolo e sede

1.1 – Denominazione

È costituito il Movimento denominato Indipendenza Veneta, movimento senza fini di lucro che di seguito viene indicato per brevità anche solo “movimento”.

1.2 – Durata

La durata del movimento è illimitata; una volta raggiunta l’indipendenza il Congresso  decide o sul suo sciolgimento o sulla sua trasformazione in comitato per la garanzia del mantenimento della riconquistata sovranità. In caso di sciolgimento il Congresso nomina i liquidatori e le modalità di devoluzione del fondo comune in conformità ai principi ispiratori del movimento.

1.3 – Simbolo e Inno

Il simbolo del Movimento è costituito dalla scritta Indipendenza Veneta su campo giallo e azzurro affiancato dal leone marciano variamente raffigurato.

L’inno del movimento è il trionfo di Giuditta, coro finale della Juditha Triumphans di Vivaldi nelle sue parole originali.

Il simbolo è di proprietà esclusiva del movimento. Tutti i simboli che il movimento utilizza nel tempo  anche se dismessi, restano in proprietà e nel patrimonio del movimento.

1.4 – Utilizzo del nome e simbolo

Il Congresso Nazionale dispone in via esclusiva sull’utilizzo del nome e dei simboli del movimento. Il Segretario ne può disporre pro-tempore per le competizioni elettorali e/o per il suo utilizzo nei media e nel materiale di propaganda o a fini culturali e divulgativi.

1.5 – Sito Internet e database (librosoci)

Il sito internet ufficiale e il database (libro Soci) del movimento sono di proprietà e intestati al movimento.

Il Segretario è il legale rappresentante del sito internet. Le chiavi del sito e dei canali social sono custodite dal Segretario e dal Primo Coordinatore unitamente ad altri due soci del movimento indicati dal Segretario.

Le chiavi del database (libro soci) sono custodite dal Collegio Nazionale di Tesoreria, dal Segretario e dal Primo Coordinatore.

Il Segretario è responsabile della sua riservatezza e del rispetto delle norme vigenti in tema di privacy.

1.6 – Sede

La sede legale del movimento è stabilita dal Segretario.

Articolo 2 – Finalità del Movimento

2.1 – Finalità

Il Movimento ha quale fine il conseguimento dell’indipendenza del Popolo Veneto in uno Stato sovrano e indipendente riconosciuto dagli Organismi internazionali. Si prefigge inoltre di tutelare il patrimonio storico, artistico e culturale veneto promuovendone la divulgazione e la conoscenza quale collante dell’identità veneta. Il movimento pone al centro del suo agire il rispetto della persona, persegue la giustizia e la pace sociale, organizza la comunità nazionale in forma federale e utilizza lo strumento della democrazia diretta per l’esercizio della sovranità popolare.

2.2 – Metodi

Il movimento si prefigge di  raggiungere l’indipendenza del Veneto attraverso metodi legali, pacifici e democratici, con lo strumento dell’Autodeterminazione in conformità alle norme del Diritto Internazionale e segnatamente i diritti dell’uomo sanciti dall’ONU ed il diritto di autodeterminazione dei Popoli  sancito nell’Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975.

2.3 – Partecipazione ad elezioni

Il Movimento riconosce e rispetta il metodo democratico ed in tale ottica partecipa alle elezioni. In nessun caso e per nessuna ragione, i rappresentanti del movimento, che risultassero eletti nel corso di qualsiasi tipo di elezioni siederanno sugli scranni del parlamento italiano.

Articolo 3 – Principi fondanti del movimento

3.1 – Principi fondanti

Il Movimento riconosce i diritti dell’Uomo e dell’individuo e in particolare:

  • la libertà inviolabile di agire in funzione della propria volontà finché essa non leda l’eguale diritto degli altri, anche al di sopra della stessa legge quando essa non rispetti tale diritto;
  • il diritto di proprietà privata dell’individuo;
  • il diritto di ricercare la felicità;
  • il diritto di esercitare e manifestare le proprie convinzioni politiche, morali e religiose.

Inoltre:

  • rifiuta ogni forma di discriminazione fondata su razza, sesso, lingua, religione;
  • accetta i principi di legittimità democratica e della non aggressione;
  • si riconosce nelle norme del diritto internazionale che sanciscono i diritti e le libertà dell’uomo.
  • promuove in ogni forma l’identità culturale e storica del Veneto in quanto custode di fondamentali valori.

Articolo 4 – Documenti Istituzionali

4.1 – Lo Statuto

E’ il documento fondamentale del movimento che tutti i Soci sono chiamati a conoscere ed osservare. Ne sancisce i principi e dispone sulla sua organizzazione interna.

E’ approvato e modificato solo dal Congresso Nazionale.

4.2 – Altri documenti

L’insieme degli atti approvati dal Segretario configurano la linea politico-programmatica del movimento. Gli organi del movimento possono dotarsi di regolamenti interni per disciplinarne il loro funzionamento.

Articolo 5 – Esercizio finanziario

5.1 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.2 – Gestione finanziaria e patrimoniale

La cura della gestione finanziaria e patrimoniale del movimento è affidata ai tesorieri territoriali e nazionali.

5.3 – Utili ed avanzi di gestione

Gli avanzi di gestione a qualsiasi titolo formatisi non verranno in nessun caso distribuiti ai soci e formeranno il patrimonio del movimento.

5.4 – Patrimonio

Il patrimonio del movimento è costituito:

  • da tutti i beni materiali di proprietà del movimento;
  • da tutti i beni immateriali di proprietà del movimento;
  • da eventuali erogazioni, contribuzioni, donazioni e lasciti;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti dagli avanzi di bilancio.
5.5 – Entrate

Le entrate del movimento sono costituite dalle:

  • quote associative;
  • entrate dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  • contribuzioni volontarie di persone fisiche o giuridiche;
  • entrate per raccolta fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
  • contributi pubblici per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
  • ogni altra entrata che concorra a norma di legge ad incrementare il patrimonio sociale.
5.6 – Uscite

Le uscite del movimento sono costituite dalle:

  • spese generali di funzionamento del movimento;
  • spese di propaganda;
  • spese per campagne elettorali;
  • ogni altra spesa necessaria al raggiungimento delle finalità del movimento.
5.7 – Regime del contributo associativo

Il contributo associativo al movimento è intrasmissibile e non è rivalutabile né può essere restituito.

Titolo II – Dei soci

Articolo 6 – Adesione

6.1 – Libertà di adesione

Il movimento garantisce libertà di adesione a chiunque, persona fisica o movimento politico che accetti quanto previsto nel presente statuto. Chi aderisce al movimento deve impegnarsi a:

  • sostenere il progetto di Indipendenza Veneta da raggiungere attraverso un percorso pacifico, legale e democratico;
  • collaborare con gli organi e i soci del movimento;
  • diffondere il progetto del movimento e fare opera di proselitismo;
  • migliorare le competenze sui temi obiettivo del movimento;
  • agire con modi irreprensibili;
  • rispettare gli impegni assunti con il movimento;

promuovere la crescita culturale dei soci del movimento.

6.2 – Requisiti anagrafici per assumere la qualifica di socio

Con la maggiore età è possibile acquisire la qualifica di socio ordinario.

Fino al conseguimento della maggiore età è possibile acquisire la sola qualifica di socio sostenitore.

Articolo 7 – Domanda di ammissione

7.1 – Domanda di ammissione a socio

La domanda di ammissione al movimento deve essere autenticata da un socio ordinario.

7.2 – Presentazione della domanda

La domanda viene presentata dal socio proponente al coordinatore territoriale che, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, la approva con il silenzio assenso o la respinge motivando le ragioni del rigetto.

Il Segretario può respingere la domanda di ammissione.

Al socio deve essere comunicata l’avvenuta iscrizione al movimento.

La domanda di ammissione di un minorenne deve essere accompagnata dal consenso da un soggetto titolare della potestà genitoriale.

7.3 – Domanda di ammissione. Reclamo

Contro il provvedimento di rigetto è ammesso reclamo motivato al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 8 – Diritti e doveri del Socio

8.1– Diritti del socio

La qualifica di socio comporta il libero esercizio dei diritti previsti dal presente Statuto.

8.2 – Doveri del socio - tesseramento

La qualifica di socio comporta l’accettazione e l’obbligo di osservanza di tutte le norme del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Movimento.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota di contributo annuale (tesseramento) nella misura e nelle modalità che verranno determinate dal Consiglio Nazionale.

L’iscrizione vale per un anno solare. Il rinnovo dell’iscrizione è possibile dal primo di gennaio e si dovrà effettuare entro il mese di febbraio. E’ consentito il rinnovo durante tutto l’anno sino al 31 dicembre, ma dal primo marzo il socio che non avrà rinnovato il tesseramento non potrà partecipare alle attività del Movimento.

I nuovi soci che si tesserano nei mesi di novembre e dicembre sono tesserati per tutto l’anno successivo. La data di iscrizione di un socio corrisponde alla data di inserimento nel database nazionale unico.

8.3 – Limite all’iscrizione

Un socio non può essere iscritto a più di un’Area territoriale del movimento.

Un socio può cambiare l’Area di iscrizione con altra in cui decide di fare attività di propaganda. Una volta effettuata la scelta di cambiare area, si fa obbligo al socio che ha effettuato tale scelta, di restare iscritto per almeno 2 (due) anni all’area scelta, a decorrere dalla data di cambio di area.

8.4 – Incompatibilità

La qualità di socio è incompatibile con l’appartenenza ad altri movimenti o partiti politici salvo diversa deliberazione del Segretario. L’incompatibilità è assoluta con l’appartenenza ad organizzazioni segrete.

8.5 – Obbligo di contribuzione da parte dei soci nominati od eletti a cariche pubbliche

I soci del Movimento che ricevono emolumenti o stipendi derivanti da cariche pubbliche, sia di nomina che elettive, sono tenuti a contribuire all’economia del movimento.

8.6 – Elenco dei soci

L’elenco dei soci di ogni Area, viene tenuto dal Coordinatore di Area e dal Tesoriere di Area, che sono incaricati di aggiornare il database di Area.

Il Collegio Nazionale di Tesoreria provvede alla gestione del database (librosoci) nazionale unico ed al rispetto delle regole del tesseramento e dell’aggiornamento del database. L’elenco dei soci è consultabile dai membri degli organi territoriali e nazionali.

Articolo 9 – Tipologie di Soci

9.1 – I soci ordinari

I soci ordinari sono coloro che sono iscritti al movimento da almeno quattro mesi  in regola con il pagamento della quota sociale.

9.2 – Diritti dei soci ordinari

I soci ordinari hanno diritto:

  • ad intervenire con diritto di voto al Congresso Nazionale;
  • ad essere eletti quali componenti di tutti gli organi statutari;
  • di proporre candidati per l’elezione agli organi di area e nazionali;
  • all’uso delle strutture del movimento;
  • ad accedere ad ogni fonte informativa e alle pubblicazioni del movimento.
9.3 – Soci sostenitori

Aquisiscono la qualifica di soci sostenitori coloro che sono iscritti al movimento da meno di quattro mesi e in regola con il pagamento della quota sociale e coloro che non hanno raggiunto la maggiore età.

9.4 – Diritti dei soci sostenitori

I soci sostenitori hanno tutti i diritti dei soci ordinari ad esclusione del diritto di voto e di essere eletti negli organi statutari.

9.5 – Condizione per l’esercizio dei diritti di socio

Ogni diritto spettante ai soci può essere esercitato a condizione che essi siano in regola con il pagamento della quota associativa.

9.6 – I soci onorari

I soci onorari sono coloro che, nominati dall’Assemblea Nazionale su proposta di almeno 10 (dieci) soci ordinari, per capacità ed esperienza recano prestigio al movimento.

9.7 – Diritti dei soci onorari

I soci onorari partecipano con ogni diritto di elettorato attivo e passivo alle attività del movimento e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Articolo 10 – Perdita della qualifica di socio

10.1 – Motivi della perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

  • per mancato pagamento della quota associativa;
  • per dimissioni del socio;

per espulsione secondo le modalità di cui al presente statuto.

10.2 – Competenza per l’espulsione

Il provvedimento di espulsione compete ai Probiviri.

10.3 – Procedimento di espulsione

Gli organi Nazionali e Territoriali, con propria determinazione, trasmettono ai Probiviri la richiesta di espulsione. Il socio interessato dal provvedimento di espulsione può impugnare il provvedimento di espulsione depositando entro venti giorni una memoria scritta ai Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri decide senza formalità come collegio arbitrale irrituale e invia la sua decisione al Segretario.

10.4 – Conseguenze della perdita della qualità di socio

Il socio perde ogni diritto allorché il provvedimento di perdita della qualità di socio diviene definitivo.

Titolo III – degli organi sociali

Articolo 11 – organizzazione

11.1 – organizzazione del movimento

Il movimento politico Indipendenza Veneta è costituito dalla federazione dei cantoni.

Sono organi nazionali:

  • il congresso nazionale dei soci che rappresenta l’organo sovrano del movimento;
  • il segretario che definisce l’indirizzo politico del movimento e assume la rappresentanza legale del movimento;
  • il consiglio nazionale che è organismo di supporto-controllo del segretario;
  • la camera dei cantoni che si occupa dell’organizzazione delle attività sociali;
  • l’assemblea nazionale che esprime un orientamento generale sulle scelte rilevanti del movimento;
  • il collegio nazionale di tesoreria che sovraintende all’esercizio finanziario del movimento e al tesseramento dei soci;
  • il collegio nazionale dei probiviri che sorveglia sulla corretta applicazione delle norme statutarie e sul funzionamento del movimento.

Sono organi di cantone

  • L’assemblea di cantone, rappresenta l’organo sovrano nel cantone a cui partecipano tutti i soci delle aree appartenenti al cantone, elabora e definisce le iniziative politiche e la organizzazione delle attività sociali che le aree svolgono in collaborazione tra loro nel cantone;
  • il coordinamento di cantone, formato da tutti i coordinatori di area appartenenti al cantone assume ogni decisione in merito alle scelte e alle iniziative che competono al cantone;
  • il coordinatore di cantone che rappresenta e attua le attività del cantone;
  • il tesoriere di cantone che sovraintende all’esercizio finanziario del cantone in forma autonoma rispetto alla tesoreria nazionale.

Sono organi di area

  • L’assemblea di area che rappresenta l’organo sovrano del movimento nell’area;
  • il coordinatore di area che elabora e definisce le iniziative delle attività nell’area;
  • il tesoriere d’area che sovraintende all’esercizio finanziario nell’area e al tesseramento dei soci dell’area.

Gli organi operano negli ambiti e per le competenze previste dallo statuto e/o dai regolamenti interni al Movimento.

11.2 – Incarichi Specifici

Il movimento, al fine di conseguire obiettivi specifici e favorire la realizzazione delle attività sociali può deliberare, assegnando a singole persone o a più persone costituite in uffici o gruppi di lavoro, determinati incarichi su temi o materie specifiche.

Gli incarichi specifici sono deliberati dal consiglio nazionale che ne definirà la composizione e i limiti del mandato.

Articolo 12 – disciplina generale degli organi

12.1 – durata delle cariche

Tutti gli organi  territoriali di area e di cantone e le cariche che ne derivano, restano in carica 1 (uno) anno, con possibilità di un secondo mandato attribuito con voto di fiducia da parte dell’organo di elezione.

Tutti gli organi nazionali restano in carica 3 (tre) anni e annualmente saranno sottoposti alla fiducia da parte dell’organo di elezione.

12.2 – clausole di salvaguardia

A salvaguardia della continuità delle funzioni svolte dagli organi territoriali e nazionali e delle relative cariche, la cessazione delle prerogative relative alla carica in scadenza di mandato avverrà solo nel momento del completo passaggio di consegne ai nuovi nominati.

12.3 – limite alle cariche

Nessun socio può ricoprire contemporaneamente più di una carica all’interno degli organi territoriali  e/o nazionali. Deroghe temporanee al presente aricolo possono essere adottate dai singoli organi territoriali o nazionali in base a specifìche ed urgenti esigenze previa autorizzazione del Consiglio Nazionale.

12.4 – mancato esercizio della carica per decadenza o dimissioni

Dopo ripetute e ingiustificate assenze l’organo di area o nazionale può dichiarare la decadenza del proprio membro. L’organo procede, senza indugio, alla sostituzione attraverso la cooptazione di altro membro. Il membro cooptato rimane in carica sino alla scadenza dell’organo di area o nazionale.

Dopo ripetute e ingiustificate assenze del segretario il consiglio nazionale può dichiararne la decadenza e convocare il congresso.

12.5 – disciplina generale delle candidature

Tutti i soci ordinari risultanti dal database hanno diritto di candidarsi alle cariche di area o nazionali. I requisiti e le modalità per la candidatura degli organi nazionali sono disciplinati dal regolamento congressuale. La disciplina delle candidature deve essere inserita nell’avviso di convocazione del Congresso dei soci.

12.6 – liste dei candidati, meccanismi elettivi di attribuzione delle cariche

Le liste dei candidati alle cariche degli organi di area sono compilate dal Coordinatore dell’Area.

Le liste dei candidati alle cariche degli organi nazionali sono compilate dal Consiglio Nazionale.

Per le liste dei candidati alle cariche degli organi nazionali, nel caso non siano giunte candidature sufficienti per ricoprire le cariche vacanti di uno o più organi di area o anzionali, il Presidente del congresso sottoporrà all’approvazione dei soci una sua proposta che completi il numero richiesto cooptando gli stessi membri degli organi nazionali in scadenza di mandato o con soci eleggibili presenti al congresso dei soci che diano la loro disponibilità.

Le votazioni avvengono con voto segreto. Il Presidente del congresso ha la facoltà di proporre il voto palese se la proposta è accettata dalla maggioranza del congresso.

12.7 – convocazioni, quorum costitutivo e deliberativo

La convocazione ordinaria e straordinaria di ogni organo nazionale deve avvenire via mail, o con qualsiasi altro strumento informatico, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata in orari e luoghi che consentano la massima partecipazione dei membri e deve contenere l’ordine del giorno.

La partecipazione dei membri sana ogni eventuale vizio di convocazione.

Ogni organo nazionale, con l’eccezione del congresso, è validamente costituito con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei membri in carica dell’organo e delibera con il voto del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede vale doppio.

Ogni organo nazionale può decidere di volta in volta di invitare soci o destinatari di incarichi specifici per informative o con particolari meriti e o competenze per arricchire il dibattito.

12.8 – dimissioni, sfiducia o provvedimenti definitivi di decadenza

La sfiducia di un membro di un organo nazionale viene dichiarata dal voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) più uno dei membri dell’organo stesso espresso in modo palese. Qualora sia dimissionario o venga a decadere contemporaneamente il 51% (cinquantuno per cento) dei membri di un organo nazionale, il giorno successivo il segretario in carica e nell’inerzia di questi il Primo Coordinatore convocano in sessione straordinaria l’organo nazionale preposto alla nomina dell’organo dimissionario o decaduto per reintegrare l’organo stesso.

La dimissione o il provvedimento definitivo di decadenza di un membro degli organi nazionali deve essere comunicato via mail, o in qualsiasi altra forma, a tutti i membri degli organi nazionali e ai coordinatori territoriali.

12.9 – regolamenti interni degli organi

Gli organi territoriali e nazionali possono dotarsi di un proprio regolamento interno per definire l’operatività dell’organo, le qualifiche e le responsabilità dei singoli suoi membri.

I regolamenti degli organi di area devono essere ratificati dal cantone.

12.10 – libro dei verbali

Gli organi nazionali si dotano di un Libro verbali nel quale riportare le discussioni e le decisioni.

12.11 – trasmissione degli atti e delle comunicazioni interne

Nel movimento tutte le comunicazioni e gli atti ufficiali, tra e agli organi territoriali  e/o nazionali, sono trasmesse come previsto dai regolamenti interni o secondo le consetudini.

Articolo 13 –  cantoni e aree

13.1 – Cantoni a Aree

I cantoni e le aree  sono costituite dai soci di un determinato territorio.

I soci di ogni cantone e area sono organizzati e coordinati nella propria attività di propaganda dal coordinatore di cantone e di area.

La costituzione di una nuova area può avvenire con delibera della camera dei cantoni  su richiesta del socio ordinario che intenda creare una nuova area.

Qualora l’area da costituire includa un territorio compreso in area già esistente, è necessario il parere del coordinatore dell’area interessata.

Il cantone si può costituire in associazione.  Il coordinamento di cantone formato da tutti i coordinatori d’area è l’organo direttivo del cantone. 

Il cordinamento di cantone eleggerà il coordinatore di cantone su proposta del primo coordinatore.

Il coordinamento di cantone può sfiduciare il coordinatore di cantone.

13.2 – autonomia delle aree e dei cantoni

Ogni area territoriale (aree e cantoni) è organizzata in forma democratica e ha piena autonomia e responsabilità per le proprie iniziative ed azioni, che saranno realizzate nel rispetto del presente statuto e dei regolamenti. Le aree sono autonome nella loro organizzazione e nella gestione degli eventi sul proprio territorio, con il solo obbbligo di osservare le direttive di carattere generale dettate del movimento.

La camera dei cantoni  è autorizzata di dirimere eventuali conflitti  tra i cantoni e tra le aree, emettere  richiami o sospensioni e segnalare fatti e circostanze al collegio nazionale dei probiviri.

13.3 – organi dell’area
  • assemblea di area
  • coordinatore di area
  • tesoriere di area
13.4 – organi del cantone
  • assemblea del cantone
  • coordinamento del cantone
  • coordinatore del cantone
  • tesoriere del cantone
13.5 – assemblea di cantone e di area

L’assemblea di cantone approva il regolamento di cantone, dà la fiducia al coordinatore  del cantone e approva il rendiconto finanziario della gestione.

L’assemblea di area approva il regolamento di Area, elegge gli organi dell’Area e approva il rendiconto finanziario della gestione.

Le modalità di convocazione, di elezione e di funzionamento delle assemblee d’area e di cantone  rispecchiano la disciplina generale deliberata in materia dal movimento.

13.6 – Il coordinamento di cantone

E’ l’organo deliberante delle attività del cantone la cui costitituzione e funzionamento sono definiti dal regolamento interno.

13.7 – il coordinatore di area

Il coordinatore d’area dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea d’area, organizza le attività sociali dei soci dell’area, partecipa al coordinamento di cantone, verbalizza le riunioni e tiene i rapporti con gli organi nazionali del movimento. Può delegare ad altri soci dell’area particolari materie e/o iniziative.

13.8 – il coordinatore di cantone

Il coordinatore di cantone dà esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea e del  coordinamento di cantone, coordina le attività delle aree di appartenenza, partecipa di diritto al coordinamento di cantone e alla camera dei cantoni, verbalizza le riunioni e tiene i rapporti con le aree che formano il cantone e con gli organi nazionali del movimento. Può delegare ad altri membri del coordinamento di cantone particolari materie e/o iniziative. Il coordinatore di cantone, se il cantone si è costituito in associazione,  è il suo rappresentante legale.

13.9 – suddivisione dei cantoni

La camera dei cantoni ha competenza sulla divisione del territorio in cantoni. Dovrà comunicare a tutti gli organi nazionali come il territorio sarà sudddiviso in cantoni e ogni successiva variazione.

Articolo 14 – congresso dei soci

14.1 – IL congresso dei soci

Il congresso dei soci è costituito da tutti i soci iscritti al movimento risultanti dal databse (libro soci nazionale), in regola con il pagamento della quota associativa. Il congresso  prima dell’inizio delle operazioni congressuali elegge a maggioranza dei presenti il presidente del congresso tra i soci ordinari ed onorari presenti.

Il presidente del congresso provvede a designare gli scrutatori. Tutti i soci hanno diritto di parola. Iscrizione degli oratori, modalità di  tempi e modi degli interventi sono stabiliti dal regolamento congressuale deliberato dal consiglio nazionale. L’accredito dei soci al congresso è svolto inappellabilmente ed esclusivamente dal collegio nazionale dei probiviri, i quali dovranno ricevere entro 10 giorni prima del congresso dal collegio di tesoreria l’elenco dei soci  e accertare i requisiti di ammissione e partecipazione.

Non sono ammesse deleghe al voto.

14.2 – competenze del congresso

Il congresso è organo sovrano e ha tutti i poteri e tra questi:

  1. approva e modifica lo statuto;
  2. approva e integra gli ordini del giorno;
  3. elegge il segretario;
  4. elegge il consiglio nazionale;
  5. elegge il collegio nazionale dei probiviri;
14.3 – convocazione del congresso

Il congresso dei soci in via ordinaria e straordinaria è convocato, di norma, su decisione dell’assemblea nazionale, dal Segretario e in caso di sua inerzia dal primo coordinatore almeno 30 giorni prima della data fissata con comunicazione pubblicata sul sito del movimento.  

Il congresso dei soci può anche essere convocato dai soci ordinari che rappresentino almeno il 30% di tutti i soci e che ne facciano richiesta scritta al Segretario.

14.4 – termine di convocazione del congresso

Il Congresso in sede ordinaria deve essere convocato di norma una volta nel corso dell’anno solare.

14.5 – quorum costitutivo del congresso

Il congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza del 50%

(cinquanta per cento) più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

14.6 – quorum deliberativo del congresso

L’assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti.

Articolo 15 – camera dei cantoni

15.1 – Costituzione e composizione

La camera dei cantoni (di seguito camera) è formata dal primo coordinatore e da tanti membri quanti sono i cantoni.

In caso di impedimento il coordinatore di cantone può delegare un altro membro del coordinamento di cantone a partecipare alle riunioni della camera.

La camera può decidere di volta in volta di consentire la partecipazione di destinatari di incarichi speciali e di soci con particolari meriti e o competenze per arricchire il dibattito.

15.2 – primo coordinatore

Il primo coordinatore:

  • viene indicato dal consiglio nazionale tra i consiglieri nazionali;
  • è confermato a seguito della fiducia ottenuta dalla camera dei cantoni;
  • nomina il suo vice;
  • convoca la camera e la presiede, cura la verbalizzazione delle sedute e custodisce il libro dei verbali;
  • cura i rapporti tra la camera ed il consiglio nazionale;
  • indica i coordinatori di cantone che risulteranno eletti a seguito della fiducia ottenuta dal coordinamento di cantone.
  • può essere sfiduciato sia dalla camera che dal consiglio nazionale.
15.3 – competenze

La camera delinea le modalità organizzativa dei cantoni e delle aree.

Ha un autonomo potere sanzionatorio.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di un membro del collegio dei probiviri il consiglio nazionale e la camera dei cantoni in seduta congiunta nomineranno il nuovo membro. (vedi art. 18.1)

15.6 – convocazione

La camera è convocata in via ordinaria dal primo coordinatore. La Camera è  convocata in via straordinaria su richiesta del 30% dei suioi membri.

15.7 – quorum costitutivo e deliberativo

La camera è costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 16 – Il Segretario e il consiglio nazionale

16.1 – costituzione e composizione del consiglio nazionale

Il consiglio nazionale e il segretario sono eletti dal Congresso.

L’organo direttivo cosi composto è formato da un massimo di 4 membri: il segretario e 3 consiglieri nazionali.

Tra i consiglieri eletti il consiglio nazionale nomina nella sua prima seduta il primo coordinatore. Il primo coordinatore dura in carica un anno rinnovabile.

Il primo dei non eletti al consiglio nazionale subentra al decaduto, al dimesso e in ogni altro caso sia necessario  ricostituire l’organo direttivo.

Il segretario può inoltre cooptare fino a 2 consiglieri tra i soci distintisi per particolare competenza o esperienza che avranno diritto di voto ed andranno ad aggiungersi ai 3 membri eletti dal congresso.

Il segretario può decidere di volta in volta di consentire la presenza alle riunioni di soci con particolari meriti e o competenze o destinatari di incarichi specifici.

16.2 – Il segretario

Il Segretario:

  • definisce le iniziative politiche del movimento entro gli indirizzi politici espressi dal congresso;
  • è il rappresentate legale del movimento;
  • nomina il consigliere eletto più votato proprio vice;
  • convoca il consiglio nazionale e lo presiede,
  • delega un consigliere alla cura della verbalizzazione delle sedute e alla custodia del libro dei verbali;
  • nomina il collegio di tesoreria;
  • dispone di autonomo potere sanzionatorio;
  • in materia elettorale, concede l’uso del nome e del simbolo del movimento, delega in merito alla presentazione delle liste elettorali e rilascia ogni altra dichiarazione di autorizzazione all’uso che dovesse rendersi necessaria;
  • è il legale rappresentante del sito internet; (vedi art. 1.5)
  • detiene le chiavi del database (libro soci) ed è responsabile della sua riservatezza e del rispetto delle norme vigenti in tema di privacy; (vedi art. 1.5)
  • stabilisce la sede legale; (vedi art. 1.6)
  • può respingere la domanda di ammissione del socio; (vedi art. 7.2)
  • dirime sull’incompatibilità del socio. (vedi art. 8.4)
16.3 – competenze del consiglio nazionale
  • Il consiglio nazionale:

    • è organismo di supporto-controllo del segretario;
    • a maggioranza semplice vota la fiducia al segretario con l’astensione di quest’ultimo. Nel caso il segretario non ottenga la fiducia dovrà convocare senza indugio il congresso restando in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo segretario.
    • nomina tra i consiglieri eletti, il primo coordinatore;
    • approva il bilancio;
    • stabilisce la quota del tesseramento; (vedi art. 8.2)
    • definisce gli incarichi specifici; (vedi art. 11.2)
    • deroga sul limite delle cariche; (vedi art. 12.3)
    • compila lista dei candidati al congresso; (vedi art. 12.6)
    • redige l’elenco dei partecipanti all’assemblea nazionale; (vedi art. 17.1)
    • In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di un membro del collegio dei probiviri il consiglio nazionale, insieme alla camera dei cantoni in seduta congiunta, nomina il nuovo membro. (vedi art. 18.1)
16.4 – convocazione del consiglio nazionale

Il consiglio è convocato dal Segretario.

Il consiglio può anche essere convocato in via straordinaria su richiesta del 30% dei sui membri in carica.

16.5 – quorum costitutivo e deliberativo del consiglio

Il consiglio nazionale è costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 – assemblea nazionale

17.1

L’assemblea nazionale è costituita dalla riunione congiunta tra i membri degli organi nazionali, dei coordinatori dei cantoni e delle aree, dei soci o gruppi di soci a cui sono stati conferiti incarichi specifici, degli amministratori eletti negli enti locali e altri esperti che per esperienze e competenze personali possano fornire importanti contributi alla discussione. Il consiglio nazionale redige l’elenco dei soci con diritto di partecipazione all’assemblea. Costituisce il momento di incontro tra tutte le anime del  movimento e si riunisce in via ordinaria su richiesta del Segretario e/o del primo coordinatore per discutere sugli orientamenti che il movimento va ad assumere e che coinvolgono l’intero movimento tra le quali, in particolare, quelli inerenti argomenti di grande rilevanza politica e sociale, quelli attinenti alle modalità di partecipazione allle competizioni elettorali e/o quelli che comportano l’organizzazione di eventi a livello nazionale.

Gli atti della assemblea nazionale sono curati dal Segretario o da un suo delegato.

17.2

L’assemblea nazionale non delibera.

Articolo 18 – collegio nazionale dei probiviri

18.1 – composizione, del collegio nazionale dei probiviri

Il collegio nazionale dei probiviri eletto dal congresso è composto da 3 membri eletti tra i soci ordinari. Il collegio elegge tra i propri membri un proprio presidente. Il Presidente elegge il proprio vice. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di un membro del collegio dei probiviri il consiglio nazionale e la camera dei cantoni in seduta congiunta nomina il nuovo membro.

18.2 – competenze del collegio nazionale dei robiviri

Il collegio nazionale dei probiviri è l’organo del movimento che opera quale collegio arbitrale irrituale. Ha il compito di giudicare e dirimere con equità sulle controversie che dovessero insorgere tra soci, tra questi e gli organi del movimento e sui fatti e comportamenti contrari allo statuto ed ai regolamenti del movimento. Opera ricercando la ricomposizione dei conflitti e agendo con lo spirito del buon padre di famiglia e in ultima istanza, adotta provvedimenti e commina le sanzioni che riterrà necessarie nell’interesse generale del movimento.

Funge da organo di consulenza per le eventuali controversie che gli venissero sottoposte dagli organi nazionali, cantonali  o di area.

18.3 – convocazione del collegio nazionale dei probiviri

Il collegio nazionale dei probiviri è convocato dal suo presidente o su richiesta di almeno 2 probiviri in carica entro 15 gg dal ricevimento della  richiesta di intervento inoltrata dagli organi nazionali e territoriali.

18.4 – quorum costitutivo e deliberativo del consiglio

Il collegio nazionale dei probiviri si costituisce con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

18.5 – procedimento avanti al collegio nazionale dei probiviri

Il collegio nazionale dei probiviri esamina le contestazioni ricevute ed agisce senza formalità di procedura. La contestazione, che deve essere motivata, può essere presentata da un organo nazionale o territoriale in frma scritta. Fino alla comunicazione al socio  del provvedimento di sospensione o espulsione lo stesso può esercitare tutti i propri diritti. La deliberazione del collegio nazionale dei probiviri è inapellabile e ha efficacia immediata.

18.6 – sanzioni

Il collegio nazionale dei probiviri può comminare le seguenti sanzioni:

  • censura scritta;
  • sospensione dalle attività del movimento, dalla carica eventualmente ricoperta e dall’elettorato attivo e passivo della durata massima di 6 (sei) mesi;
  • espulsione dal movimento.

Articolo 19  – collegio nazionale di tesoreria

19.1 – competenze del collegio nazionale di tesoreria

Il collegio nazionale di tesoreria è l’organo che, in base alle direttive e alle deleghe operative ricevute dal segretario, gestisce l’esercizio finanziario del movimento relativamente alle risorse gestita a livello nazionale e provvede:

  • alla gestione del patrimonio;
  • alla gestione della contabilità del movimento, alla tenuta dei libri contabili, alla stesura dei bilanci e all’adempimento di tutte le formalità inerenti e conseguenti;
  • alla liquidazione delle spese del movimento;
  • all’incasso delle quote associative e delle altre entrate;
  • alla tenuta del libro soci nazionale;
  • alla illustrazione dei bilanci al direttivo e al consiglio nazionale.
19.2 – composizione, elezione e durata della carica

Il collegio nazionale di tesoreria è nominato dal segretario ed è composto da tre a cinque membri che eleggono un presidente tra loro. Il presidente elegge il suo un vice.

19.3 – convocazione

Il collegio nazionale di tesoreria è convocato dal suo presidente, può essere convocato straordinariamente su richiesta di 2 membri del collegio stesso o dal segretario.

19.4 – quorum costitutivo e deliberativo del consiglio

Il collegio nazionale di tesoreria è costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei  suoi membri tra i quali il presidente. In caso di voto pari quello del presidente vale doppio.

18.5 – procedimento avanti al collegio nazionale dei probiviri

Il collegio nazionale dei probiviri esamina le contestazioni ricevute ed agisce senza formalità di procedura. La contestazione, che deve essere motivata, può essere presentata da un organo nazionale o territoriale in frma scritta. Fino alla comunicazione al socio  del provvedimento di sospensione o espulsione lo stesso può esercitare tutti i propri diritti. La deliberazione del collegio nazionale dei probiviri è inapellabile e ha efficacia immediata.

19.5 – delega di poteri al presidente del collegio di tesoreria

Il collegio nazionale di tesoreria può delegare al presidente o un suo membro il potere di compiere anche disgiuntamente le operazioni di ordinaria amministrazione dell’esito delle quali si dovrà prontamente relazionare agli altri membri del collegio.

Sono operazioni di ordinaria amministrazione la:

  • gestione conti correnti e conti postali;
  • sottoscrizione di mandati di pagamento, riscossione di somme a qualunque titolo introitate.

Le operazioni di straordinaria amministrazione possono essere eseguite dal tesoriere in base alle direttive del consiglio nazionale. Sono operazioni di straordinaria amministrazione tutte le operazioni che per la loro rilevanza modificano sostanzialmente il patrimonio del movimento e tra queste a solo titolo di esempio:   

  • acquisto e cessione di beni immobili o mobili registrati;
  • acquisto e cessione di beni mobili di valore eccedente i 5.000,00 euro;
  • concessione di diritti sui beni materiali e immateriali del movimento;
  • rilascio di pegni e/o ipoteche o altri diritti reali di godimento sui beni sociali;
  • sottoscrizione di finanziamenti o mutui chirografari;

Egli, se richiesto, deve riferire al consiglio nazionale sull’andamento della tesoreria e mettere a disposizione le evidenze contabili.

19.6 – registri contabili e bilancio consuntivo

Il collegio nazionale di tesoreria tiene apposito registro contabile delle entrate e delle uscite, visionabile in ogni tempo dal consiglio nazionale, dal segretario e dal collegio nazionale dei probiviri.

Il collegio nazionale di tesoreria redige il bilancio consuntivo dell’esercizio, certificandone la veridicità e la conformità ai sani principi di buona e diligente amministrazione all’esecutivo e al consiglio nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Titolo IV – norme transitorie e finali

Articolo 20 –  fusioni

Autorizzazione a fusioni

Le fusioni con altre Istituzioni o movimenti o partiti politici nonché lo scioglimento del Movimento sono soggetti all’approvazione del congresso nazionale dei soci.

Articolo 21 – controversie

Ogni controversia e contestazione che dovesse insorgere fra i soci o fra il movimento ed uno o più soci ed inerente l’efficacia, l’invalidità per qualsiasi causa, la nullità, l’esecuzione e/o l’interpretazione, risoluzione del presente statuto o comunque lo svolgimento della vita associativa del movimento, verrà insindacabilmente deferita al collegio nazionale dei probiviri per un tentativo di amichevole composizione.

Nella sola tassativa ipotesi in cui la normativa impedisca la composizione amichevole, le parti dovranno prima di adire a vie legali, affidare la controversia ad un collegio arbitrale rituale di tre membri, nominati uno per ciascuna delle parti in conflitto ed il terzo, con funzioni di Presidente, su accordo degli arbitri nominati dalle parti o in difetto dal Segretario del Movimento.

Il collegio verrà costituito a richiesta di una delle parti con domanda inoltrata al Presidente del Collegio dei Probiviri, contenente anche la designazione del proprio arbitro. La parte dovrà accertare che il presidente abbia ricevuto la domanda. Nel caso in cui l’altra parte non provveda alla nomina del suo arbitro entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio, vi provvederà, su istanza della parte interessata, il Presidente del Tribunale di Venezia.

Il Collegio giudicherà e deciderà secondo diritto, con obbligo di sentire le parti, anche a mezzo dei propri legali, e deciderà con lodo definitivo e non impugnabile – anche a maggioranza – nel termine di giorni 180 dall’ultima accettazione, fatta salva la possibilità delle parti di concedere, di comune accordo, proroghe.

Le parti potranno farsi assistere da legali o consulenti e le spese potranno seguire la soccombenza od essere compensate tra le parti in tutto od in parte.

Articolo 22 – norme di chiusura

Per quanto qui non espressamente statuito o previsto si farà riferimento a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

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risorsa

La Rassegna Stampa

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Un angolo del nostro sito che raccoglie gli aggiornamenti inerenti al percorso del nostro Veneto.

Indice

 

 Titolo I – Disposizioni generali

Art.   1 – Costituzione, durata, nome, simbolo e sede

Art.   2 – Finalità  del Movimento

Art.   3 – Principi fondanti del Movimento

Art.   4 – Documenti Istituzionali

Art.   5 – Esercizio finanziario

 Titolo II – Dei soci

Art.   6 – Adesione

Art.   7 – Domanda di ammissione

Art.   8 – Diritti e doveri dei soci

Art.   9 – Tipologie di soci

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

 Titolo III – Degli organi sociali

Art. 11 – Organizzazione

Art. 12 – Disciplina generale degli organi

Art. 13 – Cantoni e Aree Territoriali

Art. 14 – Congresso dei soci

Art. 15 – Camera dei Cantoni

Art. 16 – Il Segretario e il Consiglio Nazionale

Art. 17 – Assemblea Nazionale

Art. 18 – Collegio Nazionale dei Probiviri

Art. 19 – Collegio Nazionale di Tesoreria

 Titolo IV – Norme transitorie e finali

Art. 20 – Fusioni

Art. 21 – Controversie

Art. 22 – Norme di chiusura

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