Indipendenza Veneta
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Autodeterminazione: il diritto all’indipendenza dei Popoli
Indipendenza e autodeterminazione a volte vengono usati erroneamente come sinonimi. Per fugare ogni dubbio è bene essere chiari: l’indipendenza è il fine mentre l’autodeterminazione è il mezzo.
Così per arrivare all’indipendenza del Popolo veneto con metodo pacifico, legale e democratico è necessario avvalersi di un percorso riconosciuto dal diritto internazionale che prevede l’applicazione del diritto di autodeterminazione come previsto dalla Carta dell’Onu all’art. 1 paragrafo 2 e all’art. 55.
Poiché è importante per il nostro movimento che l’esistenza di tale diritto venga divulgata a tutti, troverete qui di seguito un testo che avrà come unico intento quello di spiegare il diritto di autodeterminazione semplificando termini e passaggi giuridici. Si chiede pertanto agli esperti della materia di volere perdonare le tante semplificazioni utilizzate.
Che cos’è l’autodeterminazione?
Il principio di autodeterminazione dei popoli è il diritto che ogni Popolo, Comunità, Nazione ha di diventare indipendente. E’, innanzitutto, un principio di libertà spettante alle Comunità-Nazioni. Un diritto che rimanda al diritto di resistenza.
Posto che non esiste una definizione di Popolo e di Comunità, per Comunità si intende quel gruppo di persone accomunate da intenti e fini che spontaneamente si ritrovano d’accordo nel perseguire un nuovo ordinamento statuale e per Nazioni (senza Stato) si intendono tutte quelle Nazioni che non si sono organizzate in uno Stato ma che sono tali perché vi è un Popolo, hanno una storia di ordinamento giuridico alle spalle e perché parlano una loro lingua.
Cossiga riconosceva che in Italia vi sono due Nazioni senza Stato: Sardegna e Veneto.
Cos’ è possibile ottenere con l’applicazione di questo diritto?
Una Comunità che è tale perché accumunata da una propria storia, cultura, lingua o da comunione di intenti e fini può organizzarsi con uno Stato proprio perché il diritto di autodeterminazione conferisce ad ogni Comunità la facoltà di decidere per sé stessa.
Come si può attuare tale diritto?
Innanzitutto occorre una volontà popolare maggioritaria orientata al perseguimento dell’indipendenza.
Successivamente la volontà potrà essere manifestata con il voto (referendum sull’indipendenza), oppure con una contrattazione con lo Stato di appartenenza, fatto accaduto nel caso della separazione della Cecoslovacchia che ha originato la Repubblica Ceca e la Slovacchia.
E’ bene specificare che un referendum sull’indipendenza è consultivo al momento della chiamata alle urne ma diventa vincolante qualora la maggioranza si dovesse esprimere a favore dell’indipendenza. In tal caso vi sarebbero tutti i presupposti perché il nuovo Stato proclami la sua indipendenza.
Quanti Stati si sono autodeterminati nella storia?
Quando è finita la seconda guerra mondiale gli Stati al mondo erano circa 70, ora ce ne sono circa 200. Ben pochi sono nati dopo una guerra, la maggioranza è nata pacificamente applicando il diritto di autodeterminazione. Solo in Europa abbiamo la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Islanda e altri.
Perché la Corte Costituzionale italiana dice che non è possibile l’autodeterminazione del Veneto?
Il diritto di autodeterminazione è un diritto poco noto ma sicuramente molto importante poiché sta tra il diritto naturale e il diritto costituzionale. Si tratta di un diritto pre-costituzionale ed è proprio per questa ragione che non è contemplato dalla maggioranza delle carte costituzionali. E’ bene ricordare che al momento della stesura della carta costituzionale italiana venne sollevata la questione se inserirvi o meno il diritto di autodeterminazione, il costituite Mortati si pronunciò per non inserirlo perché di competenza internazionale ovvero di rango superiore alle carte costituzionali stesse le quali dettano principi che sono validi solo all’interno del loro Stato.
Inoltre la Costituzione italiana con l’art. 10 recita che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale…”, cioè fa proprie le leggi internazionali.
Pertanto la Carta costituzionale e, di conseguenza la Corte Costituzionale, non hanno competenza per opporsi al diritto di autodeterminazione.
Quindi la contrarietà della Corte è ovviamente politica ed economica e sarà sempre così.
Per correttezza si ricorda che l’Italia ha già avuto una cessione territoriale: nel 1975, con il trattato di Osimo, l’Italia rinunciò ai territori della zona B della penisola istriana.
Procediamo con un esempio pratico.
Supponiamo che all’interno del Consiglio Regionale del Veneto si formi una maggioranza politica favorevole all’indipendenza.
Questa maggioranza promulgherà una legge che indica un referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto. Si tratterebbe, quindi, di votare per un referendum senza valore legale ma con valore meramente politico e consultivo (come un sondaggio). Alle urne verranno chiamati tutti coloro che hanno diritto di voto alle elezioni regionali del Veneto.
Nel caso in cui la maggioranza dei veneti si esprimesse per l’indipendenza del Veneto, la consultazione avrebbe valore vincolante per l’Italia e per il Veneto in base al diritto internazionale.
In tal caso il presidente della Regione potrebbe procedere con la dichiarazione unilaterale di indipendenza comunicando al mondo intero che in base a quel voto il Veneto può diventare uno Stato indipendente.
A questo atto deve poi seguire il riconoscimento internazionale, più precisamente non basta che uno Stato si dichiari indipendente occorre anche che gli altri Stati lo riconoscano tale.
Indipendenza Veneta.
A tal proposito ricordiamo l’azione di Indipendenza Veneta, forza politica non presente in Consiglio regionale, che nel 2014 ha lavorato alacremente perché la Regione avesse la sua prima legge (legge 16/2014) necessaria all’indizione del referendum sull’indipendenza.
Per dovere di informazione ricordiamo che attualmente in Regione giacciono altre due proposte di legge sull’indipendenza del Veneto.
Normativa.
Tutto questo percorso è possibile grazie al diritto di autodeterminazione che
Trova il suo fondamento in numerosi atti, tra i quali: la Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV) del 14 dicembre 1960, il Patto internazionale relativo Ai diritti civili e politici di New York del 16.12.1966 ratificato con Legge n. 881 del 25 ottobre 1977 : “ Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale….
In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
Gli Stati parti del presente Patto (quindi anche l’Italia),…, debbono promuovere
l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.”.
La Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU n. 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970, l’ Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa Helsinki 1° agosto 1975, la Dichiarazione adottata dalla Conferenza internazionale di Algeri del 1-4 luglio 1976 art. 5.
Inizialmente il principio veniva applicato solo per le Nazioni-colonie che volevano staccarsi dal loro colonizzatore, come accade, per esempio, per l’India che si staccò dalla Gran Bretagna.
Tuttavia questa interpretazione appare ormai superata dalla storia. Basti pensare che Stati non colonizzati come il Canada (nel 1995 votò per l’indipendenza del Québec) o la Gran Bretagna (nel 2014 votò per l’indipendenza della Scozia) sono andati a votare in applicazione del diritto di autodeterminazione.
A sostegno di tale percorso è arrivata anche la Corte Internazionale di Giustiziacon il Parere consultivo sulla dichiarazione unilaterale d’indipendenza del Kosovo del 22.07.2010 .
Pertanto il fatto di vivere nella Unione Europea e all’interno della Comunità internazionale dell’ONU rende la strada verso l’indipendenza attuabile pacificamente e democraticamente attraverso lo strumento elettorale.
In Veneto vi sono già atti deliberati che vanno verso l’obiettivo dell’indipendenza del Veneto: Progetto di atto normativo per la sovranità del Veneto Risoluzione n. 71 del 26.02.1999, Risoluzione 42 approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 22.04.1998 e Risoluzione 44 approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 28.11.2012.
Per approfondimenti vedere il libro Autodeterminazione.
RISORSE
Carta dell’Onu del 26 giugno 1945
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici di New York del 16.12.1966
Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU n. 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970
Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa Helsinki 1° agosto 1975
Dichiarazione adottata dalla Conferenza internazionale di Algeri del 1-4 luglio 1976 art. 5
Legge n. 881 del 25 ottobre 1977
Risoluzione 42 approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 22.04.1998
Progetto di atto normativo per la sovranità del Veneto Risoluzione n. 71 del 26.02.1999
Progetto di atto normativo per la sovranità del Veneto Risoluzione n. 71 del 26.02.1999
Risoluzione 44 approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 28.11.2012
APPROFONDIMENTI
Questo saggio approfondisce, in generale, l’interessante ed attualissimo tema del diritto all’autodeterminazione, dedicando l’ultima delle quattro parti dello studio proprio al Veneto, il quale, forte della sua storia, è oggi protagonista di un proprio percorso democratico, verso l’indipendenza e la piena sovranità, agendo non contro ma oltre la Costituzione italiana nel solco sicuro della legittimità internazionale.